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Introduzione all'affidamento familiare

  1. L'AFFIDAMENTO FAMILIARE

E' diritto di ogni minore “crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia” (art.1 L.184/83) , che lo protegga e lo nutra con il proprio amore, che lo guidi nell’affrontare le sfide insite nel suo percorso di crescita. Tuttavia, per diverse ragioni, una famiglia può affrontare momenti critici che possono comportare gravi difficoltà ed ostacoli allo sviluppo dei figli. In queste circostanze, l’Affidamento familiare è un sostegno prezioso che viene attuato allo scopo di garantire temporaneamente al minore un ambiente idoneo ai suoi bisogni di sicurezza, cura ed educazione. E' dunque un intervento a termine, che dura il tempo necessario al superamento per la famiglia di origine delle difficoltà in cui versa. L'Affidamento familiare è realizzato e sostenuto dai Servizi Sociali locali, che si fanno garanti nel sostenere il Progetto nelle sue varie fasi.  Con questo intervento, il minore mantiene i rapporti con la famiglia di origine e con i propri genitori, ai quali si affiancano gli affidatari: si tratta pertanto di un’accoglienza che può permettere di costruire legami forti a livello affettivo ed educativo.

“Nella lingua italiana affidare è verbo ricco di significati, contiene infatti il significato del “consegnare”, e quello di “far promessa ad altri della propria fede”, entrambi atti di fiducia, credenza e speranza. Nell'etimo sono dunque evidenti il rapporto di reciprocità e la dimensione dell'impegno necessari affinché un compito così complesso possa essere assolto”.  

2. LA CORNICE GIURIDICA DELL'AFFIDAMENTO

Con la L.184/83, viene introdotto l’istituto dell'Affidamento familiare che  in funzione dei bisogni dei bambini, del tipo e dell'intensità dei problemi familiari assume forme diverse. L'affidamento può essere diurno, a tempo parziale o residenziale, quando il minore vive stabilmente con gli affidatari e mantiene rapporti con la sua famiglia d’origine secondo quanto previsto dal Progetto di Affidamento.

L'Affidamento familiare si distingue in:

“Consensuale”, disposto dal Servizio Sociale locale con il consenso dei genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto i dodici anni. E' reso esecutivo dal Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore per una durata massima di  24 mesi prorogabile, nell’interesse del minore, dal Tribunale per i Minorenni.

“Giudiziale”, disposto dal Tribunale per i Minorenni, che interviene qualora manchi il consenso dei genitori ovvero del tutore. In caso di necessità e urgenza, lo stesso Tribunale, accertata la gravità della situazione familiare, dispone l'affidamento del minore anche senza porre in essere gli interventi di aiuto e sostegno alla famiglia d’origine.

 

2.1 La Legge 149/2001 e la Legge 173/2015: la centralità dell'interesse del minore nella “possibilità di proroga” e “continuità degli affetti”

La caratteristica della temporaneità del dispositivo dell'Affidamento familiare tuttavia, si confronta con la realtà del disagio familiare che, nella nostra società, si fa sempre più complessa e impone la necessità di un continuo affinamento degli strumenti destinati ad affrontarla. In particolare, con la Legge 149/2001, il legislatore introduce la possibilità di prolungare il Progetto di Affidamento oltre i due anni, prevedendo dunque un prolungamento del tempo utile a che la situazione iniziale della famiglia di origine evolva in modo positivo. Tuttavia a tale evoluzione spesso, a distanza di anni, fa da contraltare la constatazione del mancato raggiungimento delle condizioni che consentano al minore il rientro nelle propria famiglia.  

Un ulteriore elemento di novità è stato introdotto dalla recente Legge 173/2015 la quale, partendo da questo elemento di incertezza e dai rapporti significativi che il minore costruisce nel tempo con  gli affidatari , modifica il tessuto della legge 184/83 prevedendo alcune norme che danno attuazione al principio della continuità dei rapporti consolidatisi durante il periodo dell’Affidamento. Si tiene così conto dei «legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria», anche quando il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia adottato da altra famiglia, quando ciò corrisponde all’interesse del minore.

3. IL PERCORSO DELL'AFFIDAMENTO

Offrire la propria disponibilità per un compito così complesso e ricco quale quello rappresentato dall'accogliere un minore nella propria famiglia, è una scelta importante. Al fine di ricevere le prime informazioni, le persone interessate possono rivolgersi al Servizio Sociale o alle Associazioni che si occupano di Affidamento presenti sul territorio, avviando così un percorso formativo finalizzato all’acquisizione di quella consapevolezza necessaria al compito, un percorso nel quale si approfondiranno le proprie aspirazioni e verrà verificata la disponibilità delle risorse necessarie. Gli operatori (assistente sociale e psicologo), curano la formazione degli affidatari attraverso colloqui individuali, visite domiciliari ed incontri di gruppo. Sono possibili anche percorsi di approfondimento con famiglie che, avendo sperimentato l’Affidamento familiare, danno la propria disponibilità a condividere l’esperienza.

 

4.I PROTAGONISTI DELL'AFFIDO

4.1 Il minore

Al centro dello scenario che compone il quadro dell'Affidamento, c'è innanzitutto il minore, soggetto  da tutelare dal momento della nascita a quello del compimento della maggiore età, ed in alcuni casi anche fino ai 21 anni, finalizzando l'intervento dell'affido all'acquisizione di una completa maturità e autonomia della persona in crescita. I minori per i quali si dispone l'affido, che possono godere di ottima salute così come esser portatori di disabilità di diverso genere, sono tutti accomunati dall'appartenenza a famiglie impossibilitate al loro sostentamento e alla loro cura. Tanta vuol essere l'attenzione ai bisogni del minore, che, al fine di coinvolgerlo al meglio nelle progettualità a lui dedicate , l'art.4 della L.184/83 prevede l'obbligo dell'ascolto del minore che ha compiuto i 12 anni di età, nonché l'ascolto del minore anche se di età minore laddove ritenuto capace di discernimento, quindi come soggetto competente, attivo e partecipe, sempre coinvolto a pieno titolo nella decisione dell'Affidamento familiare. L'Affidamento è un dispositivo di tutela che viene preso in considerazione anche per il minore straniero il quale, trovandosi sul nostro territorio nazionale e per il quale viene accertato lo stato di necessità, si applicano le normative italiane in materia di adozione, Affidamento e provvedimenti necessari in caso di urgenza. Per questo genere di minori, accomunati dunque a quelli italiani, vige inoltre l'accettazione della sua origine, culturale, etnica e familiare, tanto per il giurista quanto per gli operatori e, naturalmente, la famiglia che si offrirà per l'accoglienza.

4.2 La famiglia affidataria

I cittadini che si offrono per accogliere un minore in Affidamento familiare possono essere coppie sposate, coppie di fatto, con o senza figli, così come persone singole. L'elemento essenziale, anche se non l'unico, per una buona riuscita del Progetto, è la consapevolezza della scelta che si sta facendo. E' importante che questa decisione venga condivisa in famiglia, sia tra coniugi, che dai figli se presenti, fino ai nonni, pilastro fondamentale di molte famiglie contemporanee.

 

4.3La famiglia d'origine

E' la famiglia di appartenenza del minore, che, per via di difficoltà di vario genere, non riesce a rispondere ai bisogni dei propri figli in modo adeguato. L'opportunità rappresentata nel ricevere aiuto da un’altra famiglia per crescere i propri figli può permetterle la ricostruzione di quella trama familiare provata dalla crisi momentanea e rappresenta ulteriore stimolo ad affrontare quelle difficoltà che sono alla base della loro inadeguatezza. Una famiglia momentaneamente in difficoltà è, principalmente, una famiglia in cerca di un aiuto solidale e l'atto di offrirsi per accogliere un minore è anche un gesto di solidarietà tra le famiglie.

4.4 Il Servizio Sociale

E' l’Ente che coordina tutti gli elementi del Progetto di Affidamento. Infatti, nel caso di un Affidamento consensuale, dispone l’affido familiare previo consenso dei genitori o del tutore e dopo aver sentito il minore che ha compiuto dodici anni ; nel caso di un Affidamento giudiziale, è il Servizio Sociale che attua il provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni. L'intervento dei Servizi prosegue inoltre attraverso il progetto di sostegno alla famiglia d'origine, con interventi di tipo assistenziale, educativo e psicologico, nonché l'accompagnamento degli affidatari e, se necessario, dell’affidato, coordinandosi con i Servizi Sanitari e Psicologici dell’ASL per le diverse dimensioni di aiuto. Rispetto al rapporto tra le due famiglie, agevola i rapporti con la famiglia d’origine ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee. Rispetto alla Magistratura, il Servizio Sociale riferisce al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni ogni evento di particolare rilevanza, attraverso relazioni semestrali sull’andamento del programma di assistenza nei confronti dei soggetti dell’Affidamento, sulla sua presumibile durata e sull’evoluzione delle condizioni della famiglia d’origine.

4.5 La Magistratura Minorile

Il Tribunale per i Minorenni, nel disporre l’Affidamento giudiziale, indica l’Ente gestore cui è demandata la realizzazione dell’Affidamento, che a sua volta potrà  avvalersi della collaborazione di altri Servizi (es. Sanitari), la prevedibile durata dell’Affidamento stesso e stabilisce le modalità di rapporto del minore con i suoi familiari. Dispone inoltre la proroga dell'affidamento nell'interesse del minore.

4.6 I Servizi Sanitari dell’ASL

Collaborano con il Servizio Sociale, allo scopo di approfondire le situazioni personali e familiari dei minori in vista dell’eventuale Affidamento, nella predisposizione del Progetto di Affidamento e nel sostegno successivo.

5. LA DURATA DELL’AFFIDO

La Legge 184/1983 stabiliva che la durata dell'Affidamento non dovesse superare i 24 mesi dalla data della sua emissione da parte del Tribunale per i Minorenni. Le successive modifiche introdotte dal legislatore con la Legge 149/2001, in considerazione de “l'interesse del minore“, prevedono la possibilità proroga per gli affidamenti di ulteriori 24 mesi. La valutazione tecnica di concludere il Progetto di Affidamento familiare spetta agli operatori responsabili del caso i quali, attraverso relazione periodica all’Autorità competente, hanno facoltà di garantire il proseguo delle prestazioni nei confronti dell’affidato fino al raggiungimento della maggiore età e, in taluni casi, fino al compimento del 21° anno, qualora non si sia acquisita sufficiente autonomia economica e sociale.

6. IL PROGETTO

Alla tutela dei bisogni e degli interessi del minore è dedicato il lavoro di tutti i protagonisti del Progetto di Affidamento, nell'obiettivo di costruire un'opportunità determinante per il suo futuro. La scelta dell'Affidamento muove da una situazione di sofferenza e di distacco necessario dalla famiglia di origine, e rappresenta dunque una dolorosa separazione che deve trovare un immediato accoglimento attraverso un accompagnamento progressivo e rispettoso verso la famiglia accogliente. Quando l'Affidamento Familiare viene valutato come l’intervento più appropriato a tutela dell’interesse del minore, i Servizi Sociali, in collaborazione con quelli Sanitari, stilano il Progetto che conterrà gli obiettivi da raggiungere e la durata prevedibile dell'Affidamento. Sono descritti nel dettaglio il programma di aiuto alla famiglia di origine e gli impegni di tutti i protagonisti (Servizi Sociali, Sanitari e famiglie). Il Progetto rappresenta dunque un vero e proprio patto di Affidamento che contiene precise indicazioni tra le quali la fondamentale disciplina delle modalità di incontro tra il minore e la sua famiglia di origine. La progettualità deve prevedere anche una certa flessibilità, in modo da poter essere modificato nel corso dell’esperienza, quando cioè l’effettivo evolversi della situazione lo renda necessario.

6.1 Fasi Iniziali

6.1. 1Il minore e la sua famiglia d’origine

E' la situazione iniziale, quella del minore e della sua famiglia di origine, luogo delle sue esperienze pregresse e degli affetti profondi. E' dunque qui che inizia la valutazione della situazione, cui si affianca la previsione realistica dei possibili sviluppi, ed è qui che si sceglie l'Affidamento nel novero degli interventi idonei. E' dunque dalla conoscenza approfondita della storia e della realtà della famiglia d'origine che si individuano gli affidatari più adatti per quella specifica situazione. L’ abbinamento del minore con gli affidatari individuati è un passaggio particolarmente delicato, nel quale la sfida è rappresentata dal conciliare i bisogni e le condizioni del minore e della sua famiglia con la disponibilità e le risorse degli affidatari. E' per queste ragioni che i tempi di questa fase non sono prevedibili a priori, in quanto connessi a molteplici variabili che influiscono in questa complessa fase d'avvio.

6.1.2. L’inserimento del minore nella famiglia affidataria

E' un momento carico di significati per tutti i protagonisti dell'Affidamento. Nel bambino, sentimenti di estraneità e vissuti di perdita possono attivarsi, dando forma alla paura di perdere le sue origini, a fronte di un ambiente che ancora non conosce. Gli adulti che da quel momento si prenderanno cura di lui, possono confrontarsi a loro volta con reazioni nuove, come atteggiamenti poco o affatto affettuosi del bambino in risposta alle loro iniziative. Inoltre è importante sapere che è frequente che il bambino, proprio per risolvere a suo modo il dilemma dell'accettazione degli  affidatari, inizi a “metterli alla prova” con comportamenti oppositivi o di chiusura, al fine di valutare il loro reale interesse per lui. E' importante che in questa fase la famiglia riesca ad attivare la maggior flessibilità possibile per riuscir ad accogliere il cambiamento che la sfida richiede.  

6.1.3. Reazioni dei figli degli affidatari eventualmente presenti

I figli naturali eventualmente presenti nella famiglia affidataria, hanno un ruolo fondamentale per la riuscita del Progetto. E' importante dunque che essi condividano la scelta di accogliere e che vi vengano preparati adeguatamente. Ciononostante, la complessità di tale cambiamento è in grado di attivare forti emozioni che richiedono tempo e, talvolta, lo spazio adeguato per essere elaborate; gelosie, ostilità e preoccupazioni non sono di per sé indicatori di fallimento, quanto piuttosto reazioni naturali a fronte delle attenzioni che i genitori rivolgono ai bisogni del nuovo “familiare”. Può essere molto proficuo, in tal senso, predisporre, accanto ai momenti di vita familiare, spazi diversificati, come momenti individuali genitori-figlio, o tra fratelli

6.1.4. L'aiuto degli operatori

Il lavoro e la disponibilità degli operatori prosegue anche dopo l'Affidamento, a garanzia di sostegno per il nucleo affidatario in fase di inserimento del minore. Laddove attivi, sono molto utili incontri di gruppo tra famiglie affidatarie che, muovendo dal confronto e dalla condivisione dell'esperienza comune, aiutano i protagonisti nella (ri)scoperta delle risorse necessarie all'impegno e per gestirne positivamente le difficoltà implicite.

7. CONCLUSIONI POSSIBILI DELL'AFFIDAMENTO

Sulle possibili conclusioni del Progetto è necessaria una precisazione: un Affidamento non può essere giudicato riuscito o meno in base alla durata o al rientro del bambino nella sua famiglia d’origine. Ci sono purtroppo casi in cui la famiglia d'origine non riesce ad evolvere in maniera positiva dalla situazione precedente l'Affidamento, non potendo dunque ancora garantire quelle condizioni necessarie al reinserimento del minore allontanato. In tali circostanze, gli affidamenti possono prolungarsi per anni ed evolvono in quelli che si definiscono “affidamenti a lungo termine”. Fermo restando che l’obiettivo prioritario del Progetto di Affidamento familiare è il rientro del minore nella sua famiglia d’origine, gli esiti possibili del Progetto non sempre coincidono con il rientro in famiglia. In alcuni casi, il minore viene inserito in altre famiglie affidatarie o in strutture di accoglienza, o può venirne dichiarata l'adottabilità. In altre circostanze, i minori restano con la famiglia affidataria anche dopo il compimento della maggiore età. Ciò detto, l’Affidamento familiare, in base alla legislazione vigente, termina tecnicamente con un provvedimento della stessa Autorità giudiziaria minorile che lo ha disposto e che valuta i seguenti casi:

  • quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine
  • quando la prosecuzione dell'Affidamento possa arrecare pregiudizio al minore

La legislazione stabilisce che il Tribunale dei Minorenni, prima di emanare provvedimenti relativi ai minori e agli affidatari, ne dia luogo all'audizione.

8. GLI AFFIDAMENTI A LUNGO TERMINE

La norma legislativa attuale fissa la durata dell'Affidamento familiare a 2 anni e prevede la possibilità di disporre affidamenti di più lungo termine: la durata massima di due anni è stata prevista dal legislatore per gli affidamenti consensuali, ma essi possono essere prorogati, “nell’interesse del minore”, dal Tribunale per i Minorenni. Nei confronti dei minori che – per la gravità della loro situazione familiare – non possono dopo due anni di Affidamento tornare a casa e che, al contempo, non sono dichiarati “adottabili” in quanto non sussiste una situazione di abbandono morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti, l’intervento che deve comunque essere privilegiato è l’Affidamento familiare, che – è bene ribadirlo – quando è disposto dal Tribunale per i Minorenni, può avere una durata anche superiore ai due anni. Sono questi gli affidamenti a medio o lungo termine, che assicurano al minore il diritto di vivere in una famiglia, coerentemente a quanto enunciato dalla Legge n. 184/1983 e successive modifiche. A queste condizioni gli Affidamenti possono prolungarsi per anni ma vanno periodicamente verificati, ed è importante prevedere un supporto ai minori e ai nuclei familiari nei quali sono inseriti, per i quali l'incertezza del futuro fa da contraltare al consolidarsi di relazioni affettive significative sul piano umano.

9.PROSECUZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DOPO I 18 ANNI

Laddove il rientro del minore nella sua famiglia d'origine non è possibile anche quando giunge al compimento della maggiore età, è possibile proseguire l’Affidamento fino al ventunesimo anno di età. La proroga si basa su un Progetto specifico orientato, mediante il coinvolgimento degli Enti Locali, a  consentire l’autonomo inserimento sociale degli affidati.

10. MINORI AFFIDATI DICHIARATI ADOTTABILI

Nei casi in cui il minore affidato fosse successivamente dichiarato adottabile, il Tribunale per i Minorenni, nel rispetto del superiore interesse del minore, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda di adozione quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore, tenendo in considerazione la domanda di adozione eventualmente presentata dagli affidatari. In questa circostanza, il Tribunale è chiamato a valutare l'adozione da parte degli affidatari: infatti, la legge n. 173/2015 in funzione dell'interesse del minore alla continuità delle relazioni affettive significative prevede che il minore possa essere adottato  dagli affidatari che l’hanno accolto, se gli affidatari, a fronte dei requisiti  previsti per le coppie idonee all'adozione, sono ritenuti idonei e disponibili all’adozione del minore che hanno accolto in affidamento. Nello stesso tempo la stessa legge prevede che il minore continui a mantenere rapporti con la famiglia affidataria anche se dovesse essere adottato da altra famiglia o se rientrasse nel proprio nucleo familiare di origine.

11.NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Legge 4 maggio 1983 n. 184 “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”

Legge 28 marzo 2001 n. 149 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184”

Legge 19 ottobre 2015 n. 173 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184”

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